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Il consiglio regionale abruzzese approva un progetto di legge bipartisan sulla valorizzazione del turismo naturista in spiagge, fiumi e boschi. Solo in Italia, i naturisti sono circa un milione

 

Nudi alla meta: si potrebbe riassumere così lo spirito del progetto di legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il titolo del progetto di legge (approvato in maniera bipartisan) è abbastanza chiarificatore: “valorizzazione del turismo naturista”.

L’Abruzzo avvia così un percorso che spera lo porti ad essere l’epicentro nazionale del turismo nudista, o per meglio dire naturista; una volta approvata la legge dalla Regione, saranno i Comuni e gli altri enti locali competenti, anche in accordo tra loro, a dover individuare e destinare (entro 180 giorni dall’approvazione definitiva della legge) spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi e altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo. A iniziare da quei luoghi in cui tale pratica è già di fatto una consuetudine.

In Europa, del resto, il naturismo è una forma di turismo che può contare su spiagge, villaggi vacanze, campeggi e qualunque struttura ricettiva appositamente dedicata, soprattutto in paesi a noi vicini come Francia, Spagna e Croazia, oltre ai Paesi del Nord Europa come Germania, Belgio, Danimarca e Olanda. “E in questi Stati il naturismo contribuisce in maniera significativa al bilancio annuale del settore turismo” spiegano i sottoscrittori della legge, presentata da Riccardo Chiavaroli e sottoscritta da Maurizio Acerbo, Nicola Argirò, Carlo Costantini, Cesare D'Alessandro, Gianfranco Giuliante, Marinella Sclocco ed Emilio Nasuti.

Nel nostro Paese, invece, le uniche spiagge riconosciute da un'ordinanza sindacale, come spiegato recentemente da la Repubblica, sono a Roma (Capocotta), San Vincenzo (Nido dell'Aquila) e Marina di Camerota (Troncone); ci sono poi alcuni luoghi a tradizione naturista, riconosciuti grazie a una sentenza della Corte di Cassazione, come lungo il fiume Trebbia, e dei camping privati a loro dedicati, come il Costalunga di Sassello. Ma per i turisti che praticano il turismo in Italia, dove manca una legge nazionale che tuteli questa forma di filosofia turistica, il rischio di denuncia per atti osceni in luogo pubblico è sempre in agguato, e rappresenta un deterrente soprattutto per i viaggiatori stranieri.

L’Abruzzo è quindi la prima regione a portare avanti un progetto di legge completo in questo senso, che potrà farla divenire, come dicono ancora i sostenitori del progetto, “un nuovo polo attrattivo turistico per i naturisti di tutta l'Europa”. Le ultime statistiche segnalano che in Italia i naturisti sono ufficialmente 500.000, ma prendendo in considerazione anche coloro che non sono iscritti alle associazioni ufficiali, coloro che praticano solo all’estero, coloro che praticano il naturismo solo occasionalmente, le stime arrivano a superare il milione di sostenitori. “Un milione di persone – dichiarano i consiglieri abruzzesi sottoscrittori del progetto di legge – che si trovano oggi in gran parte a dover scegliere strutture estere per le loro vacanze e che in futuro potrebbero invece scoprire, a partire alle località dedicate ai naturisti, l’intero Abruzzo”.

 

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Testo del progetto di legge abruzzese approvato nella seduta del 30 luglio 2013 - “Valorizzazione del Turismo naturista”

(da "PrimaDaNoi.it"

Art. 1 Definizioni

1. Si definisce naturismo un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.”

 

Art. 2 Finalità del naturismo

1. Il naturismo si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo e artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all’aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale che si realizza, quando possibile, in spazi privati e pubblici.

Art. 3 Competenze della Regione

1. La Regione Abruzzo, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.

2. La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove l'individuazione di aree libere da destinare alla pratica del naturismo.

Art. 4 Aree pubbliche destinate al naturismo

1. I Comuni ed i competenti enti, anche in accordo tra loro, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individuano e destinano spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.

2. Fermo restando le aree pubbliche già destinate al naturismo per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme, nelle aree pubbliche destinate al naturismo possono essere costruiti nel rispetto della normativa in materia semplici infrastrutture o servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettosi dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici ed ambientali esistenti.

3. Le aree pubbliche destinate al naturismo, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, nella misura non superiore al 50%, possono essere concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

4. Nelle aree di cui al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore, il canone è adeguato allo scopo sociale e all’eventuale assenza di attività commerciale; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso è garantita la possibilità di attrezzare l'area in modo da consentirne il miglior funzionamento e la fruizione.

5. Il Comune controlla l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revoca la concessione o la licenza.

6. Trascorso il termine di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica del naturismo, le organizzazioni, le associazioni, società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere all’ente competente l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica del naturismo, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione ad essa. L'amministrazione provvede alla richiesta con atto scritto e motivato, entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego l’amministrazione si impegna attivamente ad individuare e destinare aree alternative rispetto a quelle individuate dai soggetti richiedenti.

Art. 5 Aree private destinate al naturismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altre, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti in materia di turismo e ai vincoli vigenti nella zona su cui insiste la struttura.

Art. 6 Vigilanza delle strutture

1. I gestori delle strutture destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilano sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione.

Art. 7 Delimitazione e segnalazione delle aree

1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista sono resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l’inizio della zona naturista.

Art. 8 Clausola di invarianza

1.Dall’attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.”

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